Documenti › Amministrazione della giustizia
Compromesso. Domodossola, 1291 Dicembre 30
Visto il compromesso sottoscritto il 16 agosto 1291 da Iocelino conte di Visp del fu Gotefredo conte di Biandrate, da una parte, e dai sindaci e procuratori delle comunità della Valle Anzasca e di Macugnaga, dall'altra, con il quale le parti, per ricomporre ogni controversia, eleggono quali arbitri e pacificatori Goffredo del fu Guidobono "de Baceno" e Martino del fu Pietro "de Gralia"; visto il documento <del 1291 dicembre 29> con cui Mazocho console di Castiglione <Dorchala> e Guglielmo "Bozius" del medesimo luogo, a nome proprio e del comune e degli uomini di Castiglione <Dorchala>, alla presenza di Giacomo del fu Pietro "de Baceno" procuratore del detto Iocelino, sottoscrivono l'anzidetto compromesso accettando la nomina dei suddetti Goffredo e Martino in qualità di arbitri e pacificatori e ogni altra clausola. I detti arbitri sentenziano che le parti si impegnino reciprocamente a ricomporre ogni controversia passata, a ristabilire e a mantenere in futuro la pace, non solo da parte degli abitanti e vicini della Valle Anzasca ma anche di quanti esercitano o eserciteranno in futuro l'attività di minatore nella detta valle, nonchè del comune e degli uomini di Macugnaga; che gli abitanti della valle Anzasca e di Macugnaga possano viaggiare e soggiornare nel Vallese in sicurezza, almeno per quanto riguarda il conte Iocelino, suo nipote Zannino e gli uomini di Visp, e viceversa questi ultimi possano viaggiare e dimorare in Valle Anzasca godendo della protezione dei suoi abitanti, senza però garanzie circa il Comune di Novara; che le parti si impegnino a non recarsi reciproca offesa e a non prestare il proprio aiuto a quanti si contrapporranno all'altra parte, con l'unica eccezione che, nel caso in cui il Comune di Novara organizzi un esercito contro il detto conte o gli uomini da lui rapresentati in occasione del trattato di pace, gli abitanti della Valle Anzasca abbiano la facoltà di far parte del detto esercito, secondo gli obblighi pertinenti a tutti i sudditi del Comune di Novara, senza incorrere nella pena prevista per la violazione del trattato stesso; che qualsiasi persona della valle Anzasca, di Macugnaga o di altro luogo - purchè non si tratti di uomini della Valsesia o della giurisdizione del comune di Novara - possa recarsi negli alpi della valle Anzasca, con o senza le bestie, senza pericolo di offesa da parte del conte Iocelino, dei suoi seguaci e della pieve di Visp; che il conte Iocelino e gli uomini delle valli di Saas, Stalden, Sankt Niklaus e Zermatt si impegnino a non compiere furti ai danni degli uomini della valle Anzasca e di Macugnaga e a non consentire a qualsivoglia persona di condurre refurtiva attraverso le proprie terre. [Ester Bucchi de Giuli]
Trattato. Münster, 1397 Agosto 12
I rappresentanti della città di Bern, delle comunità di Münster, della val d'Ossola e della valle Formazza stringono un accordo decennale per la costruzione, la manutenzione e la sicurezza della strada commerciale del Grimsel e del Gries, battuta dai commercianti, particolarmente lombardi. Viene stabilito un pedaggio di diciotto rubli per ogni balla in ciascuna tratta, ed altre norme relative alla sicurezza della strada, all'esenzione da dazi speciali, ed ai diritti giurisdizionali per furti, rapine o smarrimenti delle mercanzie lungo la via. [Prof. Enrico Rizzi]
Petizione. Luzern, 1417 Aprile 10
Antonio "zer Tannen", a nome della comunità e degli uomini di Formazza, riferisce alla Dieta dei Confederati che la valle intende chiedere al re un tribunale autonomo e l'immediata dipendenza imperiale, passando attraverso la valle una strada dell'impero. [Prof. Enrico Rizzi]
Lettera di libertà. luogo non identificato, 1453
Il duca Sigmund d'Austria concede agli abitanti di Galtür il privilegio di un tribunale autonomo. [Prof. Enrico Rizzi]
Accordo. Bregenz, 1453 Ottobre 26
Sigmund, duca d'Austria, conferma l'accordo stipulato tra i Walser delle due giurisdizioni di Rankweil e Sulz e il balivo di Feldkirch, relativo al servizio militare, la giustizia criminale, la vendita e tassazione delle proprietà terriere. [Prof. Enrico Rizzi]
Lettera di libertà. Thusis, 1455 Novembre 10
Il conte Giorgio di Werdenberg Sargans concede alla comunità di Val Rheno la modifica di due capitoli della lettera di libertà, riguardanti l'estensione territoriale dell'impegno di aiuto militare e il luogo ove esercitare la giurisdizione criminale. [Prof. Enrico Rizzi]
Lettera di libertà. luogo non identificato, 1460
Il duca Sigmund d'Austria concede una lettera di libertà e il privilegio di un tribunale autonomo alle comunità di Galtür e di Ischgl. [Prof. Enrico Rizzi]
Lettera di libertà. Innsbruck, 1479 Maggio 9
L'arciduca Sigmund d'Austria, assicurando le giurisdizioni di Churwalden, Lenz, Schanfigg anteriore e Langwies di aver riacquistato i diritti del balivo Gaudenz di Matsch, conferma loro gli antichi diritti e libertà, l'esenzione dalle imposte sui terreni privati e da ogni soggezione al tribunale regionale di Rankweil. [Prof. Enrico Rizzi]
Privilegio. Vigevano, 1486 Aprile 20
Gian Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano, su istanza di due nunzi rappresentanti della comunità di Formazza, concede a quest'ultima il privilegio di amministrare autonomamente - attraverso un giudice eletto dagli uomini di Formazza e confermato dal duca di Milano - la giustizia civile, in particolare per quanto riguarda le controversie con i commercianti che frequentano la valle, in conformità agli statuti e alle consuetudini della comunità. [Ester Bucchi de Giuli]
Giuramento. luogo non identificato, 1489 Settembre 10
Hans Walser di Tils, ingiustamente accusato a causa di chiacchiere contro di lui dimostratesi infondate e condannato alla prigione dal landfogto di Sargans, al momento della sua liberazione presta giuramento di non voler mai vendicarsi per la prigionia patita e per tutti i danni subiti, contro nessuno e in nessun modo, sul proprio onore e consapevole di poter essere incriminato dal giudice di Sargans in qualunque luogo della contea ed altrove, per la violazione del giuramento fatto. [Prof. Enrico Rizzi]
Sentenza. Feldkirch, 1490 Luglio 7
Re Maximilian conferma l'accordo stipulato tra i Walser dei due tribunali di Rankweil e Sulz, i Walser di Walgau e quelli della giurisdizione di Jagdberg da una parte e il balivo di Feldkirch dall'altra, relativo al servizio militare, alla giustizia criminale, alla vendita dei terreni e alle imposte. [Prof. Enrico Rizzi]