Documenti › Drocala (fraz. di Castiglione)
Compromesso. Domodossola, 1291 Dicembre 29
Premesso che il 16 agosto 1291 era stato stipulato un compromesso - rogato dal notaio Burgino della Valle Anzasca - tra Iocelino Conte di Visp del fu Gotefredo conte di Biandrate, il quale agiva a nome proprio e del nipote Zanino, figlio del fu Guglielmo suo fratello, nonchè di tutti gli uomini delle Valli di Saas, Stalden, Sankt Niklaus e Zermatt, da una parte, e Uberto di Calasca del fu Demoldrico, Giacomo "de Montex" del fu Morexolo di Calasca, Giacomo del fu Alberto "Mazoni" di Bannio Anzino, Pietro "de Albariis" di Vanzone e Ughetto del fu Zanebono di Civoledo, procuratori delle comunità della Valle Anzasca e di Macugnaga, dall'altra, in cui si stabiliva che le parti, per ricomporre ogni controversia, si rimettevano all'arbitrato di Goffredo del fu Guidobono "de Baceno" di <valle> Antigorio e Martino del fu Pietro "de Gralia"; Mazocho console di Drocala <Castiglione> e Guglielmo "Bogius" del medesimo luogo, a nome proprio e del comune e degli uomini di Drocala, dichiarano la volontà di aderire al detto compromesso e sottoscrivono la nomina degli anzidetti Goffredo e Martino in qualità di arbitri e pacificatori, accettando la clausola del pagamento di una multa di cento lire imperiali in caso non venga rispettata la loro decisione arbitrale e quant'altro stabilito nel trattato. [Ester Bucchi De Giuli]
Compromesso. Domodossola, 1291 Dicembre 30
Visto il compromesso sottoscritto il 16 agosto 1291 da Iocelino conte di Visp del fu Gotefredo conte di Biandrate, da una parte, e dai sindaci e procuratori delle comunità della Valle Anzasca e di Macugnaga, dall'altra, con il quale le parti, per ricomporre ogni controversia, eleggono quali arbitri e pacificatori Goffredo del fu Guidobono "de Baceno" e Martino del fu Pietro "de Gralia"; visto il documento <del 1291 dicembre 29> con cui Mazocho console di Castiglione <Dorchala> e Guglielmo "Bozius" del medesimo luogo, a nome proprio e del comune e degli uomini di Castiglione <Dorchala>, alla presenza di Giacomo del fu Pietro "de Baceno" procuratore del detto Iocelino, sottoscrivono l'anzidetto compromesso accettando la nomina dei suddetti Goffredo e Martino in qualità di arbitri e pacificatori e ogni altra clausola. I detti arbitri sentenziano che le parti si impegnino reciprocamente a ricomporre ogni controversia passata, a ristabilire e a mantenere in futuro la pace, non solo da parte degli abitanti e vicini della Valle Anzasca ma anche di quanti esercitano o eserciteranno in futuro l'attività di minatore nella detta valle, nonchè del comune e degli uomini di Macugnaga; che gli abitanti della valle Anzasca e di Macugnaga possano viaggiare e soggiornare nel Vallese in sicurezza, almeno per quanto riguarda il conte Iocelino, suo nipote Zannino e gli uomini di Visp, e viceversa questi ultimi possano viaggiare e dimorare in Valle Anzasca godendo della protezione dei suoi abitanti, senza però garanzie circa il Comune di Novara; che le parti si impegnino a non recarsi reciproca offesa e a non prestare il proprio aiuto a quanti si contrapporranno all'altra parte, con l'unica eccezione che, nel caso in cui il Comune di Novara organizzi un esercito contro il detto conte o gli uomini da lui rapresentati in occasione del trattato di pace, gli abitanti della Valle Anzasca abbiano la facoltà di far parte del detto esercito, secondo gli obblighi pertinenti a tutti i sudditi del Comune di Novara, senza incorrere nella pena prevista per la violazione del trattato stesso; che qualsiasi persona della valle Anzasca, di Macugnaga o di altro luogo - purchè non si tratti di uomini della Valsesia o della giurisdizione del comune di Novara - possa recarsi negli alpi della valle Anzasca, con o senza le bestie, senza pericolo di offesa da parte del conte Iocelino, dei suoi seguaci e della pieve di Visp; che il conte Iocelino e gli uomini delle valli di Saas, Stalden, Sankt Niklaus e Zermatt si impegnino a non compiere furti ai danni degli uomini della valle Anzasca e di Macugnaga e a non consentire a qualsivoglia persona di condurre refurtiva attraverso le proprie terre. [Ester Bucchi de Giuli]